Degrado temporaneo dei servizi RENTRI: cosa fare con il FIR digitale
Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza: gli obblighi vanno sempre verificati sulla situazione concreta e sulla normativa vigente.
Cosa devo fare se i servizi RENTRI per il FIR digitale funzionano male ma non sono completamente indisponibili?
Dall'11 settembre 2026 è in vigore una specifica procedura per gestire il degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale, introdotta dal D.D. n. 254 del 9 settembre 2026. Il degrado temporaneo è una situazione nella quale una o più funzionalità RENTRI risultano degradate, limitate o non pienamente operative e impediscono all'operatore di continuare normalmente la gestione del FIR digitale, senza però configurare una completa o grave indisponibilità del sistema. A seconda della fase nella quale si verifica il problema può essere necessario emettere un FIR cartaceo, oppure proseguire utilizzando la stampa del FIR digitale integrata e sottoscritta a mano, applicare la specifica dicitura prevista dal decreto, comunicare nei casi previsti il cambio di formato al produttore o detentore, compilare la dichiarazione prevista dall'Allegato 1 e inviarla via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando almeno un'evidenza del malfunzionamento. Per i FIR gestiti mediante queste procedure emergenziali non si applicano gli ordinari obblighi di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.
Cos'è il degrado temporaneo dei servizi RENTRI
Il D.D. n. 254/2026 definisce il degrado temporaneo come una condizione nella quale, durante l'orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità RENTRI necessarie alla gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, al punto da impedire la continuità delle attività dell'operatore.
Non si tratta quindi necessariamente di un sistema completamente “spento”.
È una situazione intermedia rispetto alla piena operatività e alla completa o grave indisponibilità già disciplinata dal D.D. n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026.
Come posso dimostrare che si tratta di degrado RENTRI?
Il degrado deve essere accompagnato da un'evidenza generata dal sistema RENTRI: specifici codici di risposta o messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità, oppure messaggi di errore visualizzati nell'Area Operatori o nell'applicazione mobile RENTRI FIR Digitale.
Questa evidenza è importante perché dovrà accompagnare la dichiarazione prevista dal decreto. Un semplice rallentamento percepito dall'utente, senza alcuna evidenza riconducibile ai servizi RENTRI, non è sufficiente per applicare automaticamente la procedura.
Quando il D.D. 254/2026 non si applica
La procedura sul degrado temporaneo non si applica:
- agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- alle situazioni che integrano completa o grave indisponibilità dei servizi RENTRI disciplinate dai decreti precedenti;
- ai problemi esclusivamente interni all'organizzazione aziendale che non dipendono dal degrado dei servizi RENTRI.
Connettività e autenticazione: non è degrado RENTRI
Occorre fare una distinzione importante. Il D.D. n. 25/2026 disciplina anche specifici casi di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall'operatore, quando il problema deriva da cause fuori dal suo controllo e non da negligenza o cattiva manutenzione.
Quindi un problema di connessione o autenticazione non va automaticamente trattato come “degrado RENTRI”: deve essere ricondotto alla corretta procedura.
Perché il D.D. 254/2026 è una deroga
Normalmente il formato del FIR scelto dal produttore o detentore all'origine determina la modalità di gestione lungo la filiera.
Il D.D. 254/2026 introduce una deroga limitata al singolo FIR, alla situazione di degrado e alla fase nella quale l'operatore non riesce a utilizzare i servizi RENTRI.
La procedura non autorizza quindi un'impresa a scegliere liberamente il cartaceo ogni volta che il sistema appare lento: deve esistere la condizione di degrado prevista dal decreto e devono essere rispettate le procedure documentali previste.
Se il FIR passa al cartaceo, torna digitale quando RENTRI riprende?
No. Se durante il degrado un determinato FIR viene legittimamente gestito in modalità cartacea secondo il D.D. 254/2026, quella movimentazione prosegue in regime cartaceo fino alla chiusura del ciclo del singolo FIR.
Il semplice ripristino dei servizi RENTRI non trasforma nuovamente quel formulario in un FIR digitale.
Per le movimentazioni successive, invece, una volta cessato il degrado si torna alle normali modalità operative.
Scenario 1 — Non riesco a compilare, emettere o firmare il FIR digitale
Se il degrado impedisce di compilare, emettere o sottoscrivere il FIR digitale. Questa è una delle tre fattispecie espressamente individuate dal nuovo decreto; operativamente:
- si utilizza un FIR cartaceo vidimato;
- il formulario viene gestito secondo l'art. 6 del D.M. 59/2023;
- nel campo annotazioni si inserisce la dicitura prevista dal D.D. 254/2026: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
- la copia completa viene restituita secondo le regole del FIR cartaceo;
- per quel FIR non si applicano gli ordinari obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI;
- l'operatore compila la dichiarazione prevista dall'Allegato 1 e la invia via PEC entro il termine previsto.
Scenario 2 — Il FIR è digitale ma non riesco a integrarlo durante il trasporto
Può accadere che il FIR sia già stato correttamente emesso in formato digitale, ma durante il trasporto il degrado RENTRI impedisca un aggiornamento necessario: trasbordo, sosta tecnica, variazione o altro evento che richieda l'integrazione del FIR. In questo caso il trasportatore:
- utilizza la stampa del FIR digitale;
- integra sulla stampa i dati necessari;
- appone data e firma autografa;
- indica nelle annotazioni la dicitura prevista dal decreto: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
- da quel momento gestisce quel FIR secondo il regime cartaceo;
- provvede alla comunicazione del cambio di formato;
- compila e invia la dichiarazione prevista.
- Per quel formulario non si applicano gli ordinari obblighi di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.
Scenario 3 — Il destinatario non riesce a integrare il FIR all'accettazione
Il problema può verificarsi anche quando il mezzo è già arrivato all'impianto. Se il destinatario non riesce a completare digitalmente la propria fase per effetto del degrado RENTRI:
- integra i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale;
- appone data e firma autografa;
- inserisce la dicitura prevista;
- il FIR prosegue in regime cartaceo;
- viene effettuata la comunicazione del cambio di formato;
- viene compilata e trasmessa la dichiarazione.
- Anche in questo scenario non si applicano gli ordinari obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati di quel FIR.
Attenzione: stampare un FIR digitale non significa trasformarlo in FIR cartaceo
Questo punto è fondamentale. In condizioni ordinarie, la stampa del FIR digitale è soltanto una rappresentazione del documento digitale.
La stampa non diventa automaticamente un FIR cartaceo solo perché viene prodotta su carta.
Il passaggio al regime cartaceo avviene esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalle procedure di emergenza, compreso il D.D. 254/2026.
Devo avere sempre la stampa del FIR digitale a bordo?
L'art. 7, comma 4, del D.M. 59/2023 prevede che durante il trasporto il FIR digitale possa essere accompagnato dalla relativa stampa oppure esibito tramite dispositivo mobile secondo le modalità previste.
Ai fini della gestione delle emergenze, però, avere materialmente disponibile la stampa è fortemente opportuno. Infatti, se durante il viaggio si verifica un degrado e diventa necessario passare alla procedura cartacea, la stampa è il documento sul quale il trasportatore può integrare i dati e apporre la firma autografa.
Per questo, dal punto di vista operativo, è prudente non affidarsi esclusivamente alla visualizzazione su smartphone.
È opportuno avere FIR cartacei bianchi vidimati?
Sì. Il nuovo decreto suggerisce agli operatori di dotarsi preventivamente di un numero di formulari cartacei bianchi vidimati proporzionato al proprio fabbisogno, così da poter reagire immediatamente in caso di degrado.
Non si tratta di trasformare il cartaceo nella modalità ordinaria: è una misura preventiva per evitare di trovarsi senza uno strumento utilizzabile nel momento in cui il FIR digitale non può essere emesso.
La dichiarazione da inviare via PEC
L'operatore che ha applicato le misure del D.D. 254/2026 deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione prevista dall'Appendice all'Allegato 1. La dichiarazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della condizione di degrado.
Alla dichiarazione deve essere allegata almeno un'evidenza del degrado.
Le comunicazioni possono essere oggetto di successive verifiche e controlli e l'operatore deve poter dimostrare la corrispondenza tra degrado segnalato, evidenza RENTRI, dichiarazione, FIR interessato e procedura cartacea adottata.
Comunicazione del cambio di formato
Il D.D. 254/2026 interviene anche sulle precedenti procedure del D.D. 25/2026. Quando un FIR inizialmente digitale viene successivamente gestito in modalità cartacea, il cambio di formato deve essere comunicato al produttore o detentore mediante i servizi RENTRI previsti: i servizi RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo, oppure lo specifico servizio disponibile in Area Operatori o tramite interoperabilità.
La comunicazione va effettuata una volta ripristinata la possibilità di utilizzare i servizi e comunque tempestivamente.
Cosa NON fare
- Non usare il D.D. 254/2026 semplicemente perché il portale appare lento.
- Non applicarlo durante una manutenzione.
- Non confondere il degrado con una completa o grave indisponibilità.
- Non ricondurre automaticamente al degrado RENTRI problemi esclusivamente interni all'azienda.
- Non trasformare una normale stampa del FIR digitale in un FIR cartaceo senza che ricorrano le condizioni previste.
- Non dimenticare la dichiarazione e le evidenze.
- Non continuare a considerare applicabile l'ordinario obbligo di trasmissione dei dati del FIR quando quel formulario è stato gestito secondo la specifica procedura emergenziale.
Fonti normative
- D.D. n. 254 del 9 settembre 2026 — modalità operative in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale (MASE)
- D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026 (MASE)
- D.D. n. 319 del 30 ottobre 2025 — mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (MASE)
- D.D. n. 143 del 6 novembre 2023 — modalità operative RENTRI (MASE)
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 — Decreto RENTRI (Gazzetta Ufficiale)
- Portale istituzionale RENTRI
Domande frequenti
No. Il degrado è una situazione nella quale alcune funzionalità sono limitate o non pienamente operative, ma non ricorrono le condizioni di completa o grave indisponibilità disciplinate dai decreti precedenti.
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