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FIRFIR digitaleRENTRI16 settembre 2026

FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026: cosa cambia davvero per imprese e trasportatori

Dott. S. Novara2026-09-0812 minVerifica normativa: 2026-09-08

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI: il produttore/detentore iscritto emette il FIR in formato digitale e tutta la filiera lo gestisce digitalmente. Chi non è tenuto all'iscrizione continua invece a usare il FIR cartaceo. La modalità dovuta dal produttore/detentore determina la gestione dell'intera movimentazione: ecco cosa cambia davvero per imprese e trasportatori.

Dal 16 settembre 2026 cosa cambia per il FIR?

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.

Fino al 15 settembre 2026, per effetto della legge n. 26 del 27 febbraio 2026, gli iscritti possono ancora scegliere tra formulario cartaceo e FIR digitale. Dal giorno successivo questa possibilità termina.

La regola pratica è quindi questa:

  • se il produttore/detentore è iscritto al RENTRI, dal 16 settembre emette il FIR in formato digitale;
  • se il produttore non è soggetto all'iscrizione al RENTRI, continua a utilizzare il FIR cartaceo;
  • la modalità dovuta dal produttore/detentore determina la gestione dell'intera filiera: trasportatore e destinatario devono utilizzare lo stesso formato.

Questa distinzione è fondamentale perché dal 16 settembre non sparisce completamente il FIR cartaceo.

Resta infatti operativo per i produttori non iscritti al RENTRI e nelle specifiche situazioni di emergenza previste dalla normativa.

Perché il 16 settembre 2026 è una data importante

Il percorso verso il FIR digitale avrebbe dovuto consolidarsi già nei mesi precedenti, ma nel 2026 il legislatore ha introdotto un periodo transitorio.

L'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha consentito fino al 15 settembre 2026 di continuare a emettere il FIR cartaceo come alternativa a quello digitale.

Durante questo periodo la scelta spetta al produttore/detentore.

Se il FIR nasce digitale, tutta la filiera lo gestisce digitalmente.

Se nasce cartaceo, rimane cartaceo per tutta la movimentazione.

Dal 16 settembre 2026, invece, per gli iscritti al RENTRI il FIR digitale diventa la modalità obbligatoria.

Chi deve utilizzare il FIR digitale dal 16 settembre?

La risposta più semplice è:

gli operatori iscritti al RENTRI devono essere in grado di gestire il FIR digitale.

Per il produttore/detentore iscritto, il FIR relativo alla movimentazione viene emesso digitalmente.

Il flusso coinvolge poi gli altri soggetti:

  • 1. produttore/detentore;
  • 2. uno o più trasportatori;
  • 3. destinatario;
  • 4. eventuale intermediario, quando presente.

Al momento dell'avvio del trasporto, il FIR digitale deve contenere i dati previsti e deve essere firmato digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore.

Il destinatario lo sottoscrive digitalmente al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto.

Chi continua invece a usare il FIR cartaceo?

I produttori che non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI continuano a utilizzare il formulario cartaceo.

Il portale RENTRI prevede infatti una specifica area denominata “Produttori di rifiuti non iscritti”, dalla quale questi soggetti possono produrre e vidimare il FIR cartaceo conforme al nuovo modello.

Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 stabilisce che i produttori non iscritti tengono il FIR in formato cartaceo.

Quindi un trasportatore iscritto al RENTRI userà sempre il FIR digitale?

No.

Questo è uno dei punti che possono creare più confusione.

Se il trasportatore ritira il rifiuto presso un produttore non iscritto al RENTRI, che deve emettere un FIR cartaceo, tutta la filiera gestisce quella movimentazione in formato cartaceo.

Il trasportatore deve quindi essere organizzato per poter gestire sia FIR digitali sia FIR cartacei, a seconda della posizione del produttore/detentore.

Prima e dopo il 16 settembre 2026

SituazioneFino al 15 settembre 2026Dal 16 settembre 2026
Produttore iscritto al RENTRIPuò scegliere FIR cartaceo o digitaleFIR digitale obbligatorio
Produttore non iscrittoFIR cartaceoFIR cartaceo
TrasportatoreSegue il formato scelto dal produttoreSegue il formato dovuto dal produttore
DestinatarioSegue il formato scelto dal produttoreSegue il formato dovuto dal produttore

Questo schema evita un errore frequente: pensare che dal 16 settembre tutti i trasporti di rifiuti debbano necessariamente avvenire con FIR digitale.

Non è così.

La posizione del produttore/detentore resta determinante.

Come funziona il FIR digitale nella pratica

Il FIR digitale, spesso indicato nelle procedure RENTRI anche come xFIR, viene costruito progressivamente dai soggetti coinvolti nella movimentazione.

1. Emissione e compilazione

Prima dell'avvio del trasporto il FIR digitale può essere emesso e compilato dal produttore/detentore oppure dal trasportatore, su richiesta del produttore/detentore, secondo le modalità operative previste.

Devono essere presenti, tra gli altri:

  • dati del produttore/detentore;
  • destinatario;
  • trasportatore o trasportatori;
  • eventuale intermediario;
  • caratteristiche del rifiuto;
  • data e ora di inizio trasporto;
  • nome e cognome del conducente;
  • targa del veicolo.

2. Firma alla partenza

Al momento dell'avvio del trasporto il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da:

  • produttore/detentore;
  • trasportatore.

Questo passaggio non dovrebbe essere considerato una formalità informatica.

Prima della firma devono essere controllati i dati rilevanti della movimentazione.

3. Trasporto

Il FIR resta digitale durante il viaggio.

La semplice stampa del documento non trasforma un FIR digitale in un FIR cartaceo durante la normale operatività.

Esistono però procedure specifiche per i casi di indisponibilità dei servizi o della connettività, disciplinate dal D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026.

4. Arrivo all'impianto

Il destinatario completa le informazioni di propria competenza e firma digitalmente il FIR al momento:

  • della presa in carico;
  • oppure del respingimento.

Anche l'accettazione parziale viene gestita attraverso lo stesso flusso digitale secondo le modalità operative previste.

5. Restituzione della copia completa

Il destinatario restituisce tramite RENTRI la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.

La restituzione deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi.

I soggetti coinvolti devono poi scaricare la copia completa entro 90 giorni dalla restituzione.

FIR digitale e trasmissione dei dati al RENTRI sono la stessa cosa?

No.

Questa distinzione è molto importante.

Una cosa è gestire il formulario in formato digitale.

Un'altra è trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel formulario.

Per i FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi è previsto l'obbligo di trasmissione dei dati secondo le modalità applicabili ai soggetti interessati.

Per questo non è corretto dire genericamente che “ogni FIR digitale deve essere trasmesso nello stesso modo”.

La procedura va letta tenendo conto:

  • del tipo di rifiuto;
  • del soggetto coinvolto;
  • dell'obbligo specifico di trasmissione.

Cosa cambia per un'impresa che produce rifiuti

Per un'impresa iscritta al RENTRI, il cambiamento principale è organizzativo.

Prima del 16 settembre deve essere chiaro:

  • chi prepara il FIR;
  • chi controlla i dati;
  • chi firma digitalmente;
  • quale sistema viene utilizzato;
  • chi interviene in caso di errore;
  • come vengono gestite le emergenze;
  • come viene verificato il ritorno della copia completa.

Pensare che il problema si risolva semplicemente “avendo lo SPID” o accedendo al portale è insufficiente.

Il FIR coinvolge ufficio, personale operativo, trasportatore e destinatario.

Cosa cambia per i trasportatori

Per un'impresa che trasporta rifiuti la situazione è ancora più delicata perché dovrà saper gestire due scenari.

Scenario A — produttore iscritto al RENTRI

Il FIR è digitale.

Il trasportatore deve:

  • riceverlo o partecipare alla compilazione;
  • integrare i dati di propria competenza;
  • controllarlo;
  • firmarlo digitalmente;
  • gestirlo durante il trasporto;
  • coordinarsi con il destinatario.

Scenario B — produttore non iscritto al RENTRI

Il FIR è cartaceo.

Il trasportatore continua quindi a gestire la movimentazione in formato cartaceo secondo la procedura prevista.

Un trasportatore che dal 16 settembre sappia utilizzare soltanto il FIR digitale non è quindi realmente preparato.

Deve essere in grado di riconoscere quale regime si applica a ciascun ritiro.

Cosa deve controllare un'impresa prima del 16 settembre

1. Verificare se è iscritta al RENTRI

Sembra banale, ma è il punto di partenza.

Non bisogna decidere il formato del FIR sulla base della dimensione apparente dell'impresa o della tipologia generica dell'attività.

Occorre verificare la posizione effettiva dell'operatore.

2. Scegliere come gestire il FIR digitale

Il RENTRI mette a disposizione servizi propri e strumenti per l'interoperabilità con i gestionali aziendali.

La scelta deve essere coerente con il numero di movimentazioni e con l'organizzazione interna.

3. Abilitare correttamente gli utenti

Deve essere chiaro chi può:

  • compilare;
  • modificare;
  • firmare;
  • consultare;
  • gestire eventuali anomalie.

4. Formare il personale operativo

Non basta formare chi lavora in amministrazione.

Anche autisti e personale che gestisce i conferimenti devono sapere almeno:

  • come verificare il FIR;
  • cosa fare in caso di errore;
  • chi contattare;
  • cosa fare se il sistema diventa indisponibile.

5. Verificare il flusso con clienti, trasportatori e impianti

La gestione digitale coinvolge tutta la catena.

Una procedura interna perfetta può bloccarsi se un soggetto esterno non è organizzato.

Caso pratico 1: impresa edile iscritta al RENTRI

Un'impresa edile iscritta al RENTRI deve conferire rifiuti da un cantiere.

Dal 16 settembre il FIR deve essere emesso digitalmente.

Prima della partenza vengono indicati:

  • produttore;
  • luogo di produzione;
  • rifiuto;
  • codice EER;
  • quantità;
  • trasportatore;
  • destinatario;
  • mezzo e conducente.

Produttore e trasportatore firmano digitalmente.

L'impianto di destinazione completa il formulario al momento della presa in carico.

Il destinatario restituisce poi tramite RENTRI la copia completa.

Caso pratico 2: piccolo produttore non iscritto

Un piccolo produttore che rientra tra i soggetti non obbligati all'iscrizione deve smaltire un rifiuto.

Anche dopo il 16 settembre continua a emettere il FIR cartaceo tramite il nuovo modello previsto dal RENTRI.

Il fatto che il trasportatore e l'impianto siano iscritti al RENTRI non rende automaticamente digitale il formulario.

L'intera movimentazione resta cartacea.

Cosa succede se RENTRI non funziona?

Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti, ma questo non significa che un'interruzione tecnica debba necessariamente bloccare un trasporto.

Il D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026 disciplina le modalità operative da utilizzare:

  • in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • in caso di temporanea indisponibilità della connettività Internet;
  • in caso di indisponibilità dei servizi di autenticazione digitale, alle condizioni previste.

Le procedure cambiano a seconda del momento in cui si presenta il problema.

Per questo è opportuno predisporre una procedura aziendale specifica e non limitarsi alla regola generica “se non funziona stampiamo il FIR”.

Cosa succede alle sanzioni dal 15 settembre 2026?

Qui serve precisione sulle date.

La legge n. 26/2026 ha previsto che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR si applichino, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 15 settembre 2026.

Non bisogna però trasformare questa disposizione in una frase generica come:

“Dal 15 settembre scattano tutte le sanzioni del FIR digitale.”

La norma richiamata riguarda specificamente la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari.

Le altre violazioni relative al FIR devono essere valutate sulla base della specifica fattispecie prevista dal D.Lgs. 152/2006.

Per questo il tema delle sanzioni merita un approfondimento autonomo.

Gli errori più frequenti da evitare

Pensare che dal 16 settembre il cartaceo sparisca

È falso.

Resta per i produttori non iscritti al RENTRI e nei casi straordinari disciplinati dalla normativa.

Decidere il formato in base al trasportatore

La modalità parte dal produttore/detentore.

Non è il trasportatore a scegliere liberamente se utilizzare carta o digitale.

Confondere la stampa con il FIR cartaceo

La stampa di un FIR digitale non cambia, in condizioni ordinarie, la natura digitale del formulario.

Confondere FIR digitale e trasmissione dei dati

Sono adempimenti collegati, ma non coincidenti.

Non controllare la copia completa

La movimentazione non dovrebbe essere considerata amministrativamente “chiusa” solo perché il camion ha scaricato il rifiuto.

È necessario verificare anche la restituzione della copia completa.

Checklist prima del 16 settembre 2026

  • Abbiamo verificato se l'impresa è iscritta al RENTRI.
  • Sappiamo se i nostri FIR dovranno essere digitali.
  • Abbiamo scelto tra servizi RENTRI e gestionale interoperabile.
  • Gli utenti sono abilitati.
  • Sappiamo chi compila il FIR.
  • Sappiamo chi lo firma.
  • Gli autisti sono stati formati.
  • Sappiamo come gestire clienti non iscritti al RENTRI.
  • Abbiamo una procedura per indisponibilità RENTRI.
  • Sappiamo controllare la restituzione della copia completa.
  • Abbiamo verificato gli obblighi di trasmissione dei dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.

Dal 16 settembre non cambia solo il documento

Il vero cambiamento non è passare da un foglio a uno schermo.

Dal 16 settembre 2026 le imprese iscritte al RENTRI devono essere in grado di gestire un flusso documentale digitale che coinvolge più soggetti, mentre contemporaneamente possono continuare a ricevere o gestire FIR cartacei quando il produttore non è iscritto.

La preparazione corretta consiste quindi nel sapere:

  • quale formato utilizzare;
  • chi deve compilare;
  • chi deve firmare;
  • quali dati devono essere controllati;
  • come comportarsi durante il trasporto;
  • come verificare la chiusura della movimentazione;
  • cosa fare se RENTRI non è disponibile.

Chi chiarisce queste procedure prima del 16 settembre riduce fortemente il rischio di errori operativi.

Dott. S. Novara

Dott. S. Novara

Fondatore · Biologo · Responsabile Tecnico gestione rifiuti

Biologo iscritto all'Ordine dei Biologi di Roma, Responsabile Tecnico gestione rifiuti ed esperto ADR e RID. Fondatore di Studio Novara, opera nel waste management dal 1989.

Revisione tecnica: Arch. C. Novara

Domande frequenti

No. Il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. I produttori non iscritti continuano invece a emettere il FIR cartaceo.

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